Whistleblowing

L’istituto del whistleblowing è stato formalizzato all’interno dell’ordinamento giuridico nazionale per la prima volta con la legge n. 190/2012 (cd. legge anticorruzione) che ha introdotto l’art. 54 bis (recante “tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”) nell’ambito del d.lgs. n. 165/2001 (cd. t.u. del pubblico impiego).

Tale norma ha rappresentato una prima forma di tutela specifica del whistleblower, intendendo con questa definizione il dipendente pubblico che segnala illeciti commessi all’interno dell’amministrazione dove presta servizio e dei quali lo stesso dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.

Tale impianto normativo è stato modificato con la legge n. 179/2017, entrata in vigore il 29 dicembre 2017 che ha innovato la disciplina delle segnalazioni di whistleblowing intervenendo in maniera consistente in tre direzioni:

  • estensione al settore privato, attraverso la modifica dell’art. 6 del d.lgs. 231/2001;
  • ampliamento della definizione di dipendente pubblico richiamata dalla norma previgente anche ai dipendenti di enti pubblici economici ed enti di diritto privato in controllo pubblico;
  • ulteriore ampliamento della platea dei soggetti legittimati ad effettuare segnalazioni di whistleblowing facendo rientrare anche soggetti esterni all’azienda, ovvero i lavoratori e i collaboratori di imprese fornitrici di beni e servizi o prestatrici di opere in favore dell’Organizzazione.
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La l. 179/2017 ha, altresì, modificato il regime di tutele specifiche riconosciute al whistleblower, rafforzandone la portata e richiedendo alle Organizzazioni l’adozione di procedure e strumenti al fine di incentivare e proteggere da ritorsioni e discriminazioni il soggetto che segnala illeciti o irregolarità di cui è venuto a conoscenza nell’esercizio delle proprie mansioni.

Il D. Lgs. n. 24/2023 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” ha recentemente rinnovato la disciplina normativa.
La recente normativa, prevede per il whistleblower forme di tutela rafforzata ed estesa anche a soggetti diversi da chi segnala, come il facilitatore o le persone menzionate nella segnalazione, senza differenziazione tra il settore pubblico e quello privato.

E’ stato ampliato sia il perimetro dei soggetti che possono segnalare (whistleblower) sia il perimetro oggettivo di cosa si può segnalare, prevedendo maggiori tutele in favore dei segnalanti in termini di riservatezza, sostegno e protezione avverso ogni forma di ritorsione conseguente ad una segnalazione. La recente normativa ha, inoltre, previsto la possibilità per il segnalante, in presenza di determinati requisiti, di denunciare i fatti attraverso l’utilizzo di canali esterni all’Organizzazione (ANAC/Divulgazione pubblica).

Il whistleblowing rappresenta un importante presidio di difesa della legalità e del buon andamento delle Organizzazioni.

In tale ottica, in conformità alla normativa di riferimento e al Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché al fine di rafforzare la propria politica di anticorruzione e la propria strategia di contrasto ai fenomeni di corruzione e di illegalità, Gestione Governativa Navigazione Laghi si è dotata di una nuova procedura nella quale vengono dettagliati i destinatari, i responsabili della gestione delle segnalazioni, le modalità di gestione delle segnalazioni, le tutele in favore dei whistleblower. Per la presentazione e gestione delle segnalazioni whistleblowing, la Gestione Governativa si é dotata di una piattaforma informatica improntata ai più elevati standard di sicurezza.

La piattaforma informatica – accessibile al link sotto riportato consente ai destinatari (membri degli organi direttivi e di controllo, personale dipendente nonché a soggetti esterni alla società quali collaboratori, liberi professionisti, fornitori, clienti che entrano in contatto lavorativo con l’Organizzazione) di segnalare condotte illecite al RPC (Responsabile della prevenzione della corruzione) tramite una procedura semplice e intuitiva che, grazie ad un sistema criptato, assicura l’assoluta riservatezza rispetto all’identità del segnalante, del segnalato e delle relative informazioni e garantisce che i messaggi possano essere letti esclusivamente dal segnalante e dal RPC in qualità di gestore della segnalazione.

Tale forma di tutela costituisce uno dei principi cardine del nuovo sistema, che ha come obiettivo principale quello di fornire le garanzie e le tutele necessarie ai soggetti che segnalano comportamenti illeciti (segnalanti o whistleblower), al fine di prevenire il verificarsi di fenomeni illeciti o violazioni delle normative nazionale e comunitarie.

L’adozione della piattaforma di whistleblowing è la tappa più recente di un percorso intrapreso da Gestione Governativa Navigazione Laghi nel tempo per dotarsi di strumenti – dal codice etico al Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza ex l. 190/2012, alla pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” – in grado di garantire l’etica e l’integrità della propria governance e azione e la massima trasparenza sull’attività e sui risultati dell’Ente.

 

Procedura Whistleblowing

Delibera di approvazione Procedura Whistleblowing

Link piattaforma informatica: https://navigazionelaghi.integrityline.com

 

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