Whistleblowing

NORMATIVA

L’istituto del whistleblowing tutela il lavoratore che segnali condotte illecite di cui egli sia venuto a conoscenza in occasione del proprio rapporto di lavoro (art. 54-bis, d.lgs. n. 165/2001, come modificato dalla l. n. 190/2012).

Il whistleblower non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.

La Gestione Governativa è obbligata a garantire la riservatezza dell’identità del segnalante.

 

CHI PUÒ SEGNALARE

  • i dipendenti della Gestione Governativa;
  • i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo;
  • lavoratori e collaboratori delle imprese esecutrici di lavori pubblici e fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della Gestione Governativa.

 

A CHI SEGNALARE

Il soggetto destinatario della segnalazione è il Responsabile della prevenzione della corruzione (di seguito RPC).

Il segnalante è tutelato anche nel caso in cui si rivolga all’ANAC e all’Autorità giudiziaria ordinaria e contabile.

Le segnalazioni all’ANAC possono essere inviate mediante diversi canali, tra i quali di particolare garanzia è la piattaforma on line accessibile all’indirizzo:

https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/

 

COSA SEGNALARE

I fatti illeciti oggetto delle segnalazioni whistleblowing comprendono non solo i delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche tutte le situazioni in cui nel corso dell’attività amministrativa si riscontri un abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati (ad esempio, tra le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela possono essere comprese le seguenti: comportamento non conforme ai doveri di ufficio, accesso indebito ai sistemi informativi, utilizzo improprio di istituti a tutela del dipendente, irregolarità e utilizzo distorto del potere discrezionale nell’ambito di procedure di affidamento di contratti pubblici e irregolarità nello svolgimento di procedimenti amministrativi).

È opportuno che la segnalazione sia il più possibile circostanziata e abbia come oggetto fatti conosciuti e riscontrati direttamente dal segnalante (e non riferiti da altri).

 

COME SEGNALARE

Per agevolare l’utilizzo di questo importante strumento di contrasto e di prevenzione di illeciti, la Gestione Governativa mette a disposizione una specifica modalità di segnalazione.

La segnalazione potrà essere presentata utilizzando apposito modulo, disponibile in allegato, che andrà compilato in ogni sua parte. È sempre possibile inviare una segnalazione con diversa struttura da quella prevista nel modello, a condizione che contenga gli stessi elementi essenziali e sia firmata.

La segnalazione può essere inviata:

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, all’atto di ricevimento della segnalazione, provvede ad avviare una prima sommaria istruttoria interna. Se indispensabile, può richiedere chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, adottando le opportune cautele finalizzate a garantire la massima riservatezza.

Sulla base di una valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione.

In caso contrario, valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati tra i seguenti soggetti: dirigente della struttura cui è ascrivibile il fatto; Ufficio personale per provvedimenti disciplinari; Autorità giudiziaria; Corte dei conti; ANAC.

MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE

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